Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. Con decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione e la conservazione presso ogni

 

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edificio composto da non meno di cinque unità immobiliari, di un fascicolo del fabbricato redatto da professionisti abilitati alla progettazione di edifici con caratteristiche uguali all'edificio stesso, contenente le informazioni tecniche sull'edificio. Con successivi e distinti decreti, emanati ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, sono altresì stabiliti le priorità e i tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, da parte dei proprietari degli immobili interessati, alla normativa aggiornata ai sensi dell'articolo 2, attribuendo ai competenti organi delle amministrazioni degli enti locali il monitoraggio delle rilevazioni effettuate; con i medesimi decreti si procede all'individuazione dei casi nei quali il sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza per imporre l'esecuzione degli interventi ai proprietari inadempienti ovvero incaricare dell'esecuzione soggetti terzi, fermo restando l'onere degli interventi a carico dei medesimi proprietari.
      2. Nella determinazione delle priorità dei tempi dei lavori di adeguamento, di cui al comma 1, si tiene conto, oltre che dell'età degli edifici e delle loro condizioni statiche risultanti dal fascicolo di cui al medesimo comma 1, del grado di sismicità della zona in cui è ubicato l'immobile, della tipologia edilizia con la quale è realizzato, della sua destinazione d'uso e della sua eventuale apertura al pubblico.
      3. In ogni caso l'adeguamento degli edifici alla normativa tecnica di cui all'articolo 2 deve essere effettuato entro dieci anni dal completamento della revisione e dell'aggiornamento della medesima normativa ad opera della commissione di cui al citato articolo 2.